Guida informativa e pratica sui muri di cinta, dai requisiti per essere considerati giuridicamente tali alle diverse tipologie per materiali e tecnica di posa in opera.
La migliore definizione di muro di cinta è quella che è fornita dal primo comma dell’articolo 873 del codice civile e da una successiva sentenza della Corte di Cassazione. Secondo tali fonti un muro di cinta è una muratura che, oltre alle adeguate doti di resistenza statica e robustezza, deve soddisfare le seguenti 3 caratteristiche:
Abbia la funzione di demarcare la linea di confine di una proprietà e racchiudere e difendere la stessa da possibili intrusioni.
Abbia una altezza dal piano calpestabile inferiore o al massimo pari ai 3 metri. Non vengono computate nella determinazione di tale parametro le altezze di eventuali reti metalliche che possono sovrastare la costruzione. Ne altresì verrà computata, se i fondi da separare sono su differenti livelli, la parte di muro al di sotto del livello di campagna più elevato. Tale porzione di muro verrà considerata di contenimento della scarpata.
Risulti isolato da ogni altra costruzione e quindi con entrambe le facce che si ergono dal terreno libere. Eccezione a tale requisito è l’appoggio o aderenza di un ulteriore muro di cinta che serva a delimitare una proprietà limitrofa.
Caratteristiche e tipologie dei muri di confine.
Il legislatore per i muri di cinta non impone alcun vincolo ne sul materiale da utilizzare ne sullo spessore mentre l’altezza come già si è detto deve essere contenuta nei 3 metri. Pertanto chi lo edifica ha ampia facoltà di scelta sia per i materiali, che per le tecniche realizzative, che per il suo spessore.
Gli unici vincoli a cui deve ottemperare sono:
la resistenza statica della parete (capacità di resistere al proprio peso senza collassare);
la resistenza della parete agli sforzi dinamici di taglio indotti dall’azione del vento e da possibili eventi sismici;
la caratteristica della parete di non arrecare al territorio una “apprezzabile trasformazione urbanistica”.
Se dette condizioni sono rispettate si potrà edificare il muro senza compartecipazione del confinante e senza dover richiedere un permesso di costruzione ma con la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
In funzione dei materiali utilizzati per la loro costruzione i muri di cinta possono differenziarsi in:
Muri di cinta in cemento. E’ la tipologia più veloce ed economica da realizzarsi anche se esteticamente non è la più valida. Si fa gettando in una apposita cassaforma, che costituisce uno stampo del muro, il calcestruzzo fluido. Volendo conferire alla struttura una maggiore solidità la si può armare annegando all’interno della gettata una gabbia di tondini di acciaio.
Muri di cinta in pietra. Sono di varie tipologie in ragione del tipo di roccia da cui sono ricavati gli elementi di base e quindi: magmatiche (per basalto, porfido, tufo, etc.); sedimentarie (per arenaria, calcare, dolomia, etc.); metamorfiche per il marmo.
Muri di cinta di blocchi o mattoni in laterizio. Gli elementi base sono ottenuti cuocendo argilla con sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio. Possono essere pieni o forati, da intonacare o faccia vista. Nel caso di mattoni faccia a vista possono avere varie finiture superficiali ed anche varie colorazioni oltre alla tradizionale rosso mattone.
Muri di cinta di blocchi o mattoni in calcestruzzo. Sono costituiti da un impasto di calcestruzzo (inerti, cemento di Portland ed acqua) a cui si possono aggiungere altri materiali o speciali additivi per renderli più leggeri senza compromettere eccessivamente la loro resistenza meccanica. Anche i mattoni e blocchi in calcestruzzo possono essere da intonacare o faccia vista.
Normativa per i muri di cinta.
La legislazione che regolamenta i muri di cinta, come è ragionevole attendersi, non è organica e si articola in vari e successivi interventi del legislatore nonché in sentenze sopravvenute per dirimere una miriade di contenziosi tra confinanti e tra cittadini ed autorità comunali e regionali per autorizzazioni a costruire.
Al fine di fornire, anche se in maniera succinta, le essenziali linee guida fissiamo alcuni punti cardine di questa complessa ed a volte controversa materia.
Caratteristiche del muro di cinta. La legislazione stabilisce in maniera chiara cosa è, e come deve essere un muro di cinta e precisamente come si è già detto: un muro separato da ogni altra costruzione che demarca il confine della proprietà di altezza non superiore ai 3 metri.
Proprietà del muro di cinta. La proprietà del muro di cinta è di chi lo costruisce. Nei centri abitati per i muri di cinta che separano: cortili o giardini è possibile imporre al proprio vicino la contribuzione forzosa a metà delle spese necessarie per la sua realizzazione. Il vicino può però esimersi da questa contribuzione forzosa donando senza compenso la metà del terreno occupata dal muro che cade nella sua proprietà. Il muro così rimane di totale proprietà di chi lo ha costruito. La legge prevede la possibilità di un ripensamento successivo per rendere comune il muro pagando metà il costo dello stesso ma non quello del terreno. Per i muri di cinta fuori dei centri abitati non vi è obbligo di comproprietà e quindi di contribuzione.
Permessi. Per i muri di cinta che dividono cortili e giardini nei centri abitati occorre il permesso di costruzione se la loro realizzazione apporta al territorio una considerevole trasformazione urbanistica. In caso contrario basta la sola SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso l’amministrazione competente. Per tutti gli altri muri di cinta al di fuori dei centri abitati occorrerà la sola SCIA.
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